IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», in particolare, la parte III, recante  «Norme
in materia di difesa del suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di
tutela delle acque dall'inquinamento  e  di  gestione  delle  risorse
idriche»; 
  Visto, in particolare, l'art. 57, comma 1, lettera  a),  n.  2  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si  prevede  che  i
piani di bacino  sono  approvati,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni; 
  Visto, inoltre, l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n.  152
del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge  n.  221
del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in  cui  e'
ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del  medesimo
decreto, l'Autorita' di bacino  distrettuale  di  seguito  denominata
«Autorita' di bacino»; 
  Visto, altresi'  l'art.  64,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge
28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale e' individuato il  nuovo
distretto idrografico dell'Appennino centrale, che comprende i bacini
del Tevere, Tronto, Sangro, Fiora, bacini  dell'Abruzzo,  bacini  del
Lazio,  Potenza,  Chienti,  Tenna,  Ete,  Foglia,  Arzilla,  Metauro,
Cesano, Misa, Esino, Musone e bacini minori delle Marche; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006,  relativi  ai  piani  stralcio  per  la  tutela   dal   rischio
idrogeologico ed alle procedure per l'adozione  ed  approvazione  dei
piani di bacino; 
  Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006
e successive modifiche ed  integrazioni  ai  sensi  del  quale,  fino
all'adozione degli atti emanati in attuazione  degli  articoli  63  e
seguenti del decreto legislativo medesimo, i  provvedimenti  adottati
in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175,
restano validi e conservano la loro efficacia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  25  ottobre  2016,  emanato,  in  attuazione
dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152  del  2006,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
entrato in vigore il 17 febbraio  2017,  che,  oltre  a  disporre  la
soppressione delle Autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali,  disciplina  l'attribuzione  e   il   trasferimento   alle
Autorita' di bacino  di  nuova  istituzione  del  personale  e  delle
risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unita' di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di
bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione
organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo  n.
152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare 25 ottobre 2016; 
  Vista la nota n. 5872  del  14  marzo  2017  con  la  quale  la  ex
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e  delle  acque
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ha fornito a tutte le Autorita' di bacino chiarimenti e indirizzi per
l'approvazione degli atti  di  pianificazione  di  bacino,  ai  sensi
dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro  dell'ambiente  n.
294 del 2016; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»
convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021,  n.  55  e,  in
particolare,  l'art.  2,  comma  1,  con  il   quale   il   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e'
ridenominato Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI)
dei bacini di rilievo regionale adottato dal  comitato  istituzionale
dell'Autorita'  di  bacino  regionale  delle   Marche   con   propria
deliberazione n. 42 del 7 maggio 2003 e successivamente approvato con
deliberazione di consiglio regionale  delle  Marche  n.  116  del  21
gennaio 2004; 
  Vista la deliberazione di comitato istituzionale dell'Autorita'  di
bacino regionale delle Marche n. 68 dell'8 agosto 2016, recante «L.R.
25 maggio  1999  -  D.A.C.R.  n.  116/2004  -  "Piano  per  l'assetto
idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale  -  Aggiornamento
2016" - art. 5 delle "Norme di attuazione  (NA)",  con  la  quale  e'
stato adottato il "Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini
di rilievo regionale - Aggiornamento 2016"»; 
  Vista la deliberazione di giunta regionale della Regione Marche  n.
982 dell'8 agosto 2016 «L.R.  25  maggio  1999,  n.  13,  "Disciplina
regionale della difesa del suolo", art. 12 - Misure  di  salvaguardia
del "Piano di assetto  idrogeologico  (PAI)  dei  bacini  di  rilievo
regionale - Aggiornamento 2016"»; 
  Vista la nota prot. n. 957495 del 2 agosto 2019, con cui la Regione
Marche  ha  espresso  le  proprie  valutazioni   sulle   osservazioni
pervenute e sul  piano,  ed  ha  trasmesso  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale il verbale conclusivo della Conferenza programmatica  di
cui al comma 3 dell'art. 68 del decreto legislativo  n.  152/2006  in
merito al «Piano per l'assetto  idrogeologico  (PAI)  dei  bacini  di
rilievo regionale - Aggiornamento 2016», nel  quale  e'  espressa  la
condivisione sull'aggiornamento del piano; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  operativa  di  cui
all'art. 63, comma  9  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
espresso nella seduta del 2 ottobre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 13 assunta in data 18 novembre 2019 dalla
Conferenza  istituzionale   permanente   dell'Autorita'   di   bacino
distrettuale dell'Appennino centrale, recante  «Adozione  definitiva,
ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico  dei  bacini
di rilievo regionale delle Marche (P.A.I.) - aggiornamento 2016»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), n.  2,
del decreto legislativo n. 152 del  2006,  i  piani  di  bacino  sono
approvati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza Stato-regioni; 
  Visto il parere  n.  192/CSR  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del 23 novembre 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  il  Piano  stralcio  di  bacino  per   l'assetto
idrogeologico (PAI) dei bacini  di  rilievo  regionale  delle  Marche
(P.A.I.) - Aggiornamento 2016. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 si compone dei seguenti elaborati: 
    a) «Carta del rischio idrogeologico» (riferimento art.  3,  comma
2, lettera b), seconda alinea, delle norme di attuazione del  PAI)  -
Tav. RI Quadro d'unione, scala 1:200.000 e da Tav. RI 1 a Tav. RI 79,
scala  1:10.000,  graficizzate  per  le  sole  parti  riguardanti  il
territorio dei bacini  di  rilievo  regionale  come  riportato  nella
tavola RI Quadro d'unione; 
    b)  Quadro   delle   pericolosita'   dei   fenomeni   gravitativi
(riferimento art. 3, comma 2, lettera c), delle norme  di  attuazione
del PAI).